Regolamento Regionale
Approvato dall’assemblea regionale il 19 marzo 2005 e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 4 febbraio 2006.
>Qui è possibile scaricare la versione in PDF del regolamento.
Art. 1 Costituzione e scopi
E’ costituita la Sezione Lombardia dell’Associazione ItalianaTraduttori e Interpreti, la quale sarà regolata, ai sensi dell’Art. 25dello Statuto Nazionale, dal presente Regolamento Regionale. Gli scopi sono quelli di cui all’Art. 3 dello Statuto.
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Art. 2 Sede e rappresentanza legale
la sede della Sezione Lombardia dell’A.I.T.I. è presso la sedesociale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.
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Art. 3 Fondi
Le entrate della Sezione sono costituite da:
a) quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
b) finanziamenti;
c) donazioni
La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato.
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Art. 4 Soci
Per la descrizione delle categorie dei Soci (Ordinari, Praticanti, Onorari, Aggregati) si fa espresso riferimento all’Art. 5 delloStatuto Nazionale. Per i casi di perdita della qualità di Socio, si fa riferimento all’Art. 9 dello Statuto Nazionale.
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Art. 5 Ammissioni
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione delle seguenti classificazioni di soci, figure professionali, nonché indicazioni di carattere generale:
Soci ordinari
Traduttori tecnico/scientifici
Traduttori per l’editoria
Ammissione per chiara fama
Interpreti di simultanea e/o consecutiva
Interpreti di trattativa
Lingue di scarsa diffusione
Classificazione delle lingue
Materie di specializzazione
Soci praticanti
Soci onorari
Soci aggregati
si rimanda a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Nazionale ed eventuale regolamento ammissioni nazionali.
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Art. 6 Quote e tasse
L’ammontare della tassa d’iscrizione per i nuovi soci e delle quote associative viene fissato annualmente dall’Assemblea Regionale Ordinaria, su proposta del C.D.R. I pagamenti sono da effettuare alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dall’Art. 7 dello Statuto Nazionale e secondola procedura notificata ai soci tramite bollettino regionale o con lettera circolare.
Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione fino ad avvenuto versamento della quota e della relativa penale. A pagamento avvenuto, ricevono tutta la documentazione arretrata. Del loro stato di morosità vengono informati con lettera semplice. Se al 31 dicembre dell’anno di riferimento risultano ancora morosi, sono considerati decaduti.
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Art. 7 Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti ad osservare i doveri di cui all’Art. 8 dello Statuto Nazionale.
Essi hanno inoltre l’obbligo di:
- osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e Regionale, nonché il Codice Deontologico, le condizioni di lavoro e le delibere degli organi sociali;
- cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;
- provvedere al pagamento delle quote e tasse ordinarie entro i termini stabiliti;
- provvedere, con le modalità stabilite dal C.D.R., a firmare la dichiarazione di non incompatibilità con l’Art. 5 ultimo comma dello Statuto.
Art. 8 Organi dell’Associazione
Gli Organi della Sezione Lombardia sono i seguenti:
- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo
- Comitato Esecutivo
- Presidente
– Vicepresidente
- Tesoriere
- Collegio dei Sindaci
- Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 9 Assemblea
L’Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno entro il 31 marzo; in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consigli Direttivo o ne sia fatta richiesta da 1/5 dei soci in regola con i pagamenti.
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
a) determinare le linee generali dell’attività della Sezione Lombardia;
b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) deliberare su qualsiasi argomento messo all’ordine del giorno.Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
a) approvare modifiche al Regolamento Regionale;
b) deliberare su quant’altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.
Le delibere sono adottate a maggioranza di 2/3 per il punto (a) e a maggioranza semplice per il punto (b).
Art. 10 Validità dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea Ordinaria è valida, per una convocazione, quando sia presente o rappresentata perdelega la
maggioranza semplice dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea èvalidamente costituita
qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati per delega, in prima
convocazione, i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto.
Art. 11 Convocazione
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Consiglio Direttivo a tutti i soci aventi diritto di
voto almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di Assemblee Straordinarie, il
preavviso può essere di 10 giorni. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo
della riunione e l’ordine del giorno con gli argomenti da discutere.
I soci debbono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali argomenti da inserire all’ordine del
giorno entro e non oltre il mese di febbraio.
Le candidature per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei
Sindaci debbono pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il mese di febbraio.
Art. 12 Rappresentanza in Assemblea
Ogni socio avente diritto di voto ha facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio
avente diritto di voto. Un socio non può detenere più di tre deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in caso di impedimento o assenza, dal
Vice-Presidente, assistito dal Segretario. Prima dell’inizio della riunione, il Presidente procede alla
verifica delle deleghe e constata la regolare costituzione dell’Assemblea.
Della riunione viene redatto un processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal
Segretario. Del processo verbale si dà lettura in apertura dell’Assemblea successiva per
l’approvazione.
Art. 13 Votazioni
Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano. Per le elezioni delle
cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto solo
i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente e dei
contributi straordinari a carattere generale, i soci onorari nonché i nuovi soci ordinari sulla base di un
apposito elenco stilato dal Tesoriere.
Art. 14 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ogni quattro anni e si compone di un minimo di 5
e di un massimo di 7 membri, che sono rieleggibili.
Al termine dell’Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio tiene una riunione organizzativa per
nominare, al proprio interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.
Qualora per dimissioni o altri motivi si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei
non eletti.
Un Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla
carica.
Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all’anno (indicativamente in
febbraio e in settembre) e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o
necessario, o su richiesta di 3 Consiglieri (5 se il Consiglio è composto da 7 membri). La riunione del
Consiglio è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
Art. 16 Validità delle riunioni e delle delibere
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità
di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Della riunione viene redatto su apposito registro il relativo
verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre,
purché non in contrasto con le direttive generali dell’Assemblea e salvo tutte le questioni che lo
Statuto Nazionale riserva al Consiglio Direttivo Nazionale.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo Regionale:
a) esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere;
b) decidere su tutte le questioni relative all’attività della Sezione Regionale, nei limiti dello Statuto
nazionale, del presente Regolamento e delle direttive generali dell’Assemblea Nazionale e
Regionale del C.D.N.;
c) prender visione dei risultati delle prove di ammissione presentati dalla Commissione all’uopo
nominata per le delibere di sua competenza, a norma dell’Art. 6 che precede;
d) deliberare la decadenza dei Soci e proporre al C.D.N. i casi di esclusione o espulsione, a norma
dell’Art. 9 dello Statuto Nazionale;
e) dirimere eventuali controversie tra i soci e suggerire possibili soluzioni in caso di controversie
fra soci e terzi.
Il Consiglio ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni a un Comitato Esecutivo.
Art. 18 Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da uno dei
restanti membri del Consiglio, esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo,
adottando in caso di necessità e urgenza delibere di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporsi
alla ratifica dello stesso in occasione della prima riunione.
Art. 19 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l’attività in conformità alle
delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni
e nomina, sentito il parere del C.D.R., tutte le commissioni e i gruppi di lavoro che si rendono
necessari per il conseguimento degli scopi sociali, fissandone la durata e i termini dell’incarico. Fa
parte di diritto di tutte le Commissioni e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla Sezione
Regionale.
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso e ne esercita
le funzioni in caso di vacanza della carica fino al termine del mandato.
Art. 20 Tesoriere
Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale e cura
le entrate e le uscite in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea. Predispone il
bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da sottoporre all’esame del Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale nonché all’approvazione dell’Assemblea. Ha potere di firma sul
conto corrente della Sezione. Può nominare tra i membri del Consiglio un Vice Tesoriere che lo
sostituisca in caso di impedimento.
Art. 21 Segretario
Il Segretario, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo o fra i Soci, è nominato dal Presidente e può
essere sostituito. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dell’attività associativa; in
particolare, provvede, sotto la supervisione del Presidente, al disbrigo della corrispondenza ordinaria
e alla tenuta dell’archivio; alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio e
delle Assemblee.
Art. 22 Collegio dei Sindaci
I membri del Collegio sono eletti di regola tra i soci ordinari, ma è possibile sceglierne almeno uno tra gli
iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti.
La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi membri che abbia
maggiore competenza in materia contabile.
Un Sindaco sottoposto a procedimento disciplinare in sede sia nazionale sia regionale è sospeso da questa
funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni
previste.
I Sindaci non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei
Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età, se anche questi decadono o rinunciano, subentra il primo dei
non eletti per il Collegio Sindacale.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea Generale che deve provvedere alla nomina
(Art. 2401 C.C.) dei sindaci effettivi o supplenti necessari per l’integrazione del Collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il Collegio Sindacale deve riferire al C.D.R. e all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta
della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione almeno 15
gg. prima dell’Assemblea (2402 C.C.).
Oltre ai doveri di cui all’Art. 2403 C.C. commi 1 e 2, i Sindaci hanno facoltà di procedere anche
individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al C.D.R. notizie sull’andamento degli affari
sociali o su determinati affari.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e tenere un libro dei verbali delle proprie adunanze e
deliberazioni.
I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del C.D.R. decadono
dall’ufficio. Devono convocare l’Assemblea Generale in caso di inerzia del C.D.R.
Devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
I Sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del C.D.R.
Art. 23 Collegio dei Probiviri
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dal C.D.R.. Restano in
carica fino alla fine del mandato del CDR che li ha nominati e comunque fino all’esaurimento di tutti i
procedimenti loro demandati.
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
La composizione del Collegio per i singoli affari può includere indifferentemente probiviri effettivi o
supplenti purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del
Collegio.
Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il C.D.R. provvede
tempestivamente alla loro sostituzione.
I Probiviri hanno funzione consultiva, ad essi possono rivolgersi sia i singoli soci sia il C.D.R. in ordine
all’esatta applicazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere del C.D.R., in ordine alla
legittimità degli atti amministrativi della Sezione, in materia di dimissioni, decadenza e di proposte di
esclusione o espulsione.
Sono anche competenti a decidere quali arbitri, amichevoli compositori, su tutti i ricorsi contro le delibere del
C.D.R. relative ai rapporti sociali e sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale.
Decideranno secondo equità con dispensa da ogni formalità.
Art. 24 Disciplina dei Soci
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all’Art. 7 del presente Regolamento sono
sottoposti a procedimento disciplinare dal parte del C.D.R. e su iniziativa dello stesso. le sanzioni
sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell’interessato. Esse sono:
1) l’avvertimento
2) la censura
3) la proposta di esclusione ex Art. 9 comma 5 dello Statuto
4) la proposta di espulsione ex Art. 9 comma 5 dello Statuto
- l’avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. E’ rivolto oralmente dal
Presidente e se ne redige verbale.
- la censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo
formale per la trasgressione accertata.
Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai
nn. 3 e 4. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato con
raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti
disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg.
dall’adozione.
Art. 25 Emendamenti
Il presente regolamento può essere modificato in sede di Assemblea straordinaria, con la
maggioranza qualificata di cui all’Art. 9 che precede.
Art. 26 Scioglimento della Sezione Regionale
In caso di scioglimento della Sezione Regionale, ex Art. 25 dello Statuto Nazionale, il C.D.N.
nomina un commissario liquidatore che decide sulla destinazione da dare alle attività patrimoniali e
provvede al reperimento dei fondi necessari per coprire le eventuali passività.
Art. 27 Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto Nazionale.
